A) Condizioni generali di vendita
Le seguenti Condizioni generali di vendita fanno parte integrante di tutti i nostri contratti di fornitura di materiali, anche quando gli ordini vengono assunti telefonicamente, verbalmente, a mezzo fax, e-mail o e-commerce.
L’accelerazione delle presenti condizioni generali verrà richiesta una sola volta e la copia sottoscritta dal Cliente sarà trattenuta e archiviata da MTF BIOCHEMICAL SRL ed avrà valore per tutti i futuri acquisti di prodotti a marchio Maxidina fino a nuova e/o diversa edizione delle presenti condizioni generali. L’esecuzione dell’or dine e/o del contratto che contengano un esplicito richiamo di queste condizioni generali ne determinerà l’accelerazione implicita anche in difetto di sottoscrizione da parte del Cliente. L’esecuzione dell’ordine e/o del contratto determinerà l’accelerazione implicita delle seguenti clausole, anche in difetto di sottoscrizione da parte del Cliente.

Art. 1 – CLIENTI
MTF BIOCHEMICAL SRL commercializza in Italia i prodotti a marchio Maxidina rivolgendosi esclusivamente ad una clientela professionale. Il rapporto tra MTF BIOCHEMICAL SRL e i clienti non sarà pertanto disciplinato dalle normative a tutela dei consumatori, tra cui, a mero titolo esemplificativo, il c.d. “Codice del Consumo” (D.lgs n.206/2005 e D.lgs n.21/2014). Con la sottooscrizione delle presenti condizioni generali il Cliente dichiara che l’acquisto dei prodotti Maxidina avviene a fini esclusivamente professionali, vale a dire attinenti alla propria attività
lavorativa.

Art. 2 – PREZZI
I prezzi del listino Maxidina sono espressi in Euro (€) e non sono comprensivi di IVA.

Art. 3 – PAGAMENTO
La modalità di pagamento potrà comportare l’addebito al Cliente delle spese bancarie connesse (come per es. in caso di pagamento a mezzo di ricevuta bancaria). In caso di pagamento ritardato oltre i termini concordati verranno addebitati gli interessi di mora di cui al D.lgs n.231/02 (come successivamente integrato e modificato) nonché tutte le altre spese e/o così rimborsabili ai sensi di tale decreto legislativo.

Art. 4 – SPEDIZIONE
La spedizione della merce avviene sul territorio italiano in porto franco (Incoterm: DDP), all’indirizzo specificato dal Cliente al momento dell’ordine, con addebito in fattura delle relative spese. I termini di consegna eventualmente comunicati da MTF BIOCHEMICAL SRL al momento dell’ordine devono intendersi meramente indicativi e non vincolanti per la stessa MTF BIOCHEMICAL SRL. Pertanto, quest’ultima non sarà responsabile dei danni derivanti da eventuali ritardi rispetto al termine di consegna indicato al momento dell’ordine.

Art. 5 – CONTESTAZIONI E RECLAMI
Eventuali contestazioni e reclami relativi alla fornitura di prodotti o servizi devono essere manifestati dal Cliente entro e non oltre otto giorni dalla fornitura degli stessi a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail. Trascorso tale periodo la merce si intende accettata ed il Cliente decade dal diritto di formulare contestazioni. Nel caso in cui l’anomalia sia riscontrabile al
momento della consegna, deve essere anche contestata immediatamente al vettore oltreché a MTF BIOCHEMICAL SRL nei termini sopra indicati.

Art. 6 – RESPONSABILITẦ
Il Cliente, con riferimento a quanto statuito al precedente art. 1, ha altresì l’obbligo di non utilizzare i prodotto marchio Maxidina per fini e/o con modalità illecite. Pertanto il Cliente manterrà indenne MTF BIOCHEMICAL SRL da ogni utilizzazione illecita da parte sua o dei suoi dipendente, collaboratori e/o agenti non è mai responsabile MTF BIOCHEMICAL SRL per
eventi (ad es. morte, danni a persone o cose, ecc.) derivanti da fatto, dolo, colpa, del Cliente.
Il Cliente sarà tenuto a risarcire MTF BIOCHEMICAL SRL per ogni spesa, perdita di profitto, danno d’immagine, procedimento penale e/o civile, promosso da terzi, a causa o in conseguenza del mancato rispetto, da parte del Cliente medesimo, delle presenti condizioni generali.
Il presente contratto si intende concluso “salvo approvazione della casa”.

Art. 8 – FATTURE
Eventuali reclami o contestazioni su fatture saranno accettate a condizione che pervengano alla sede della MTF BIOCHEMICAL SRL a mezzo lettera, fax o e-mail entro otto giorni dalla data di ricezione della fattura stessa.

Art. 9 – DIRITTI DI PROPRIETẦ INTELLETTUALE
Tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti venduti ai sensi delle presenti condizioni generali di vendita appartengono esclusivamente a MTF BIOCHEMICAL SRL salvo diverso accordo scritto con il Cliente, la vendita dei prodotti non conferisce al Cliente alcun diritto di uso e/o licenza rispetto ai diritti di proprietà intellettuale dei relativi prodotti.
B) Condizioni generali del servizio
Art. 1 – RESPONSABILITẦ
Il Cliente ha l’obbligo di non utilizzare le attrezzature a marchio Maxidina per fini e/o con modalità illecite. Pertanto, il Cliente manterrà indenne da ogni utilizzazione illecita da parte di MTF BIOCHEMICAL SRL sua o dei suoi dipendenti, collaboratori e/o agenti. MTF BIOCHEMICAL SRL non è mai responsabile per eventuali (es. morte, danni a persone o cose, etc.) causate da un non corretto e sicuro utilizzo di attrezzature a marchio Maxidina.
C) Condizioni generali di accettazione dei resi
Art. 1 – RESI
MTF BIOCHEMICAL SRL si riserva di accettare resi di merce acquistata dal Cliente, ad esclusione di prodotti chimici e/o con data di scadenza e/o prodotto non a catalogo o comunque forniti in base alle speciali esigenze del Cliente (c.d. “prodotti Specials”). Ferma la suddetta esclusione, l’accettazione dei resi di prodotto è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al successivo Art. 2 “Condizioni generali di accettazione di resi” e al rispetto delle modalità e dei termini di contestazione di cui al precedente Art. 5 “Contestazioni e reclami” del paragrafo A) “Condizioni generali di vendita”.

Art. 2 – CONDIZIONI GENERALI DI ACCETTAZIONE DEI RESI
Ai fini dell’accettazione del reso si dovranno verificare le seguenti tassative condizioni: il Cliente deve produrre una bolla di reso riportante il numero di bolla di riferimento di MTF BIOCHEMICAL SRL, il suo codice cliente e la motivazione chiara del reso i prodotto Maxidina non devono essere danneggiati gli imballaggi e le etichette devono essere integri o nelle stesse condizioni di fornitura anche in caso di reso totale, i prodotto non devono essere stati acquistati in regime di promozione i prodotti devono essere resi entro e non oltre un mese dalla data di ricezione della merce da parte del Cliente.

Art. 3 – PENALI E SPESE
MTF BIOCHEMICAL SRL si riserva la facoltà di accettare resi di prodotti che non rispettano tutte le condizioni di cui all’Art. 2 “Condizioni generali di accettazione resi”. Nel caso di accettazione di tali resi MTF BIOCHEMICAL SRL si riserva il diritto di applicare , nei confronti del Cliente, una penale fino ad importo massimo pari al prezzo di acquisto della merce resa.
D) Foro competente
Il Foro di Latina ha competenza esclusiva per qualunque controversia possa insorgere in relazione a contratto soggette alle presenti Condizioni Generali di Vendita applicate da MTF BIOCHEMICAL SRL nonché in relazione all’interpretazione e applicazione delle stesse.